Studenti lavoratori e genitori

La figura dello Studente lavoratore/genitore è disciplinata dall'articolo 27 del Regolamento Didattico di Ateneo e dà unicamente diritto alla partecipazione agli appelli straordinari previsti.

La richiesta deve essere inviata a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., compilando l'apposito modulo.

La richiesta può essere inviata solo nei seguenti periodi, previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo:

  • 1 febbraio - 31 marzo
  • 1 settembre - 31 ottobre

NB:

  • la richiesta deve essere inviata solo nel caso di interesse a sostenere esami nelle sessioni straordinarie;
  • il modulo deve essere datato e sottoscritto;
  • la durata dello status di studente lavoratore è di un anno solare, calcolato prendendo a riferimento la data di presentazione della domanda (approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Biologia n. 78 del 17/04/2024, prot. 2148/2024 - repertorio 77/2024);

*** NB: L’accettazione della richiesta viene comunicata per posta elettronica allo studente da parte dell’Unità didattica del Dipartimento;

lo studente è tenuto a stampare la comunicazione ricevuta per e-mail e mostrarla al docente in sede di esame per dimostrare la regolarità della sua presenza in sede di appello straordinario. ***

 

Si prega di leggere attentamente l'estratto del Regolamento didattico sotto riportato.

Estratto Regolamento didattico di Ateneo

Articolo 27 - Studente lavoratore

1. Al fine di migliorare l’accesso all’offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.

2. Per studente lavoratore si intende chi svolga:

  • un’attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici;
  • un’attività di co.co.co o co.co.pro;
  • un’attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attesti di svolgere effettivamente tale attività;
  • un’attività d’impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
  • il servizio civile.

3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente l’indicazione del periodo di attività  lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma 4.
La dichiarazione deve contenere inoltre:

  • l’indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
  • l’indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;
  • l’indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività  svolta;
  • i dati relativi all’iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;

Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d’ufficio in presenza dei requisiti richiesti.

4. La documentazione deve essere presentata presso l’unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:

  • 1 febbraio - 31 marzo;
  • 1 settembre - 31 ottobre.

5. Per ogni insegnamento, agli studenti lavoratori deve essere garantito un numero di appelli d’esame pari a due più il numero minimo di appelli previsto dall’art. 23, comma 8 del presente regolamento, ovvero sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. I dipartimenti, su proposta dei consigli di corso di studio, sono pertanto tenuti a garantire, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati agli studenti lavoratori fino al raggiungimento di tale numero minimo. L’iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l’inizio degli stessi. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall’articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell’obbligo di frequenza e/o apposite modalità  alternative per il suo soddisfacimento.